A cura del Dott. Italo D’Orazio, commercialista e al timone dello Studio Fiscale Tributario D’Orazio&Associati
Vanno pagate le tasse sull’affitto di un immobile, di cui però l’inquilino non paga il canone di locazione?
Il Decreto Crescita 2.0 contiene una novità interessante per i proprietari di immobili concessi in locazione.
Con il Decreto Crescita 2.0, per i contratti di locazione di immobili abitativi sottoscritti a partire dal prossimo 1° gennaio 2020 i canoni di locazione non incassati potranno non essere assoggettati a tassazione, dal momento dell’intimazione dello sfratto per morosità o dell’ingiunzione di pagamento.
L’art. 3-quInquies del D.L.34/2019 modifica l’articolo 26 del TUIR con riferimento ai contratti di locazione di immobili abitativi perfezionati a decorrere dal 01.01.2020.
Cosa accadeva prima del Decreto Crescita 2.0?
Fino ad oggi, in base al principio stabilito dall’art.26 del TUIR, il locatore doveva dichiarare al fisco i canoni della locazione anche se non versati dal conduttore, a meno che non fosse intervenuta una risoluzione consensuale del contratto di affitto da parte di entrambe le parti o fosse concluso il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore.
Ora, invece, sempre limitatamente ai contratti di locazione di immobili abitativi, è possibile escludere da tassazione i redditi derivanti dalla locazione degli stessi e non percepiti a condizione che la mancata percezione venga provata dall’intimazione dello sfratto per morosità o anche dall’ingiunzione di pagamento.
Ciò è valido per i contratti di locazione sottoscritti a far data dal 01.01.2020 ed aventi ad oggetto solamente gli immobili abitativi.
E i contratti di affitto stipulati prima del 1° gennaio 2020?
Dopo l’accertamento eseguito nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, si potrà chiedere un rimborso/storno all’Agenzia delle Entrate.