LIMITI E OPPORTUNITA’ DEI TIROCINI FORMATIVI: ECCO TUTTE LE NOVITA’

A cura del Dott. Gianluigi Pascuzzi dell’Ispettorato del Lavoro Chieti Pescara

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato lo scorso 18 aprile la circolare 8/2018 che forniva indicazioni al proprio personale ispettivo in relazione ai tirocini formativi extracurriculari.
La circolare era stata emanata in considerazione dell’inserimento dei tirocini extracurriculari tra gli ambiti principali di intervento dell’attività di vigilanza per l’anno 2018 da parte della Commissione Centrale di Coordinamento dell’attività di vigilanza e a seguito della emanazione delle nuove della Conferenza permanente Stato Regioni del 25 maggio 2017.
Pertanto oggi insieme al dott. Pascuzzi andremo a individuare le criticità rilevabili in sede di accertamento ispettivo.

Quali sono in generale le ragioni di tale aggiornamento e le novità introdotte con le nuove linee guida?

Innanzitutto è opportuno evidenziare che le linee guida in materia di tirocini di formazione e di orientamento hanno come focus quello di aggiornare ed integrare il contenuto delle linee guida precedenti (gennaio 2013) e sono volte principalmente a superare le criticità emerse nei primi anni di attuazione delle discipline regionali e soprattutto di conformare le attuali linee guida alle raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 10 marzo 2014.
E’ importante evidenziare il rimando alla definizione del tirocinio a livello europeo che è inteso come “un periodo di pratica lavorativa di durata limitata, retribuita o no, con una componente di apprendimento e formazione, il cui obiettivo è l’acquisizione di un’esperienza pratica e professionale finalizzata a migliorare l’occupabilità e facilitare la transizione verso un’occupazione regolare”.
Quindi il tirocinio formativo extracurricolare si esplica con una attività formativa connotata dall’apprendimento sul campo (on the Job). Il punto di criticità è proprio determinato dalle modalità di formazione del tirocinante che avvenendo sul campo possono facilmente degenerare in un rapporto di lavoro subordinato.
Deve essere ben chiaro che il tirocinio è una misura formativa di politica attiva del lavoro e non si configura come un rapporto di lavoro.
Le più rilevanti novità riguardano tra le altre la previsione di uno specifico apparato sanzionatorio in funzione della sanabilità o meno delle violazioni della normativa regionale che può prevedere la intimazione alla cessazione del tirocinio, nella misura più grave, o al semplice invito alla regolarizzazione nella misura più lieve.

Quali sono le maggiori criticità rilevabili nell’esecuzione dei rapporti di tirocinio?

La maggiore criticità, prescindendo dall’entrare nel merito dei requisiti soggettivi e oggettivi necessari per la stipula di tale tipologia di contratto che richiederebbe troppo tempo per un esame completo, è rinvenibile nelle modalità esecutive del tirocinio per cui è frequente che l’organizzazione dell’attività dei tirocinanti da parte del datore di lavoro, benché formalmente finalizzata all’apprendimento, spesso presenta aspetti coincidenti con quelli che connotano i rapporti di lavoro subordinato.
Altra criticità che si ricollega alla precedente riguarda gli aspetti formativi.
In particolare sovente riscontriamo la stipula di tirocini per attività per le quali non sia necessario un periodo formativo, in quanto attività del tutto elementari e ripetitive.
In questo senso riscontriamo due tipici errori il primo è riferibile alla storia professionale del lavoratore. Non controllandola può accadere che si stipulino tirocini per attività lavorative per le quali il lavoratore è già formato.
Un’ altra grande lacuna la rileviamo quando sovente troviamo il tirocinante privo del tutor sul luogo di lavoro. A mio avviso si tende a confondere in questo senso il tirocinio con l’apprendistato. Nel secondo caso parliamo di un rapporto di lavoro subordinato a causa mista (Formazione e lavoro) per cui la temporanea assenza del tutor è consentita tra l’altro da una circolare del MLPS in quanto siamo in presenza comunque di un rapporto di lavoro.
Nel primo caso invece l’assenza del tutor è innanzitutto un indice rilevatore della assenza di profili formativi e secondariamente ci rileva che la figura del tirocinante diventa essenziale e non complementare all’organizzazione aziendale nella quale è inserito.
Un ulteriore elemento di rilevante criticità è rinvenibile nella difformità delle attività previste nel Piano formativo con quanto effettivamente svolto dal tirocinante.

Che cosa comporta il disconoscimento di un rapporto di tirocinio?

Laddove il personale ispettivo riscontri violazioni delle disposizioni regionali ovvero di requisiti di forma propri del tirocinio oppure qualora accerti che in concreto il rapporto di tirocinio non abbia avuto il suo contenuto formativo tipico, procederà a disconoscerlo ed a ricondurlo – ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 1 del D.lgs. n. 81/2015 – nell’alveo della forma comune di rapporto di lavoro (rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato).
Si tratta soprattutto di sanzioni amministrative relative al collocamento del tirocinante dichiarazione di assunzione e comunicazione di assunzione.
Se, invece, viene superata la durata massima del tirocinio prevista dalla legge regionale, con l’impiego quindi del tirocinante per un tempo superiore a quello consentito, le conseguenze sanzionatorie non potranno che essere quelle di una prestazione lavorativa non in regola, con l’applicazione della cd. maxisanzione per lavoro nero, e ove previsto anche la sospensione dell’attività imprenditoriale.