A cura dell’Avv Antonio Saccone, responsabile dell’Ufficio legale dell’Ispettorato del Lavoro Chieti Pescara
Stiamo assistendo ad una escalation del fenomeno del virus denominato COVID-2019, noto con il nome di CORONAVIRUS.
Questa diffusione repentina del contagio sta determinando non pochi problemi sia di ordine sanitario ma anche con riferimento alla gestione delle assenze dei lavoratori dai luoghi di lavoro.
Al riguardo, sono stati emanati il Decreto Legge n. 6/2020, contenente misure attuative per la gestione dell’emergenza virus nonchè i DPCM 23 e 25 febbraio 2020 con le disposizioni attuative per la gestione della stessa emergenza e il Decreto MEF, relativo alla sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari nelle zone interessate dall’emergenza.
I comuni interessati (cd. Zona Rossa) sono 10 in Lombardia (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia e Terranova dei Passerini) ed 1 in Veneto (Vò Euganeo).
Quali gli obblighi dei residenti delle “Zone Rosse” ?
I soggetti che dal 1 febbraio 2020 sono transitati o hanno sostato in uno di questi Comuni sono obbligati a comunicare la circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’ASL competente per territorio, affinchè questa possa adottare ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.
Cosa prevede il Decreto Legge n. 6/2020?
In termini generali possiamo dire che il Decreto Legge n. 6/2020 ha assegnato alle Autorità pubbliche ampi poteri di intervento per limitare la diffusione del virus; i due DPCM del 23 e del 25 febbraio 2020 hanno individuato le misure urgenti per evitare la diffusione dello stesso virus nonché quelle di contenimento e di gestione dell’emergenza.
Nel rinviare ad una attenta lettura dei provvedimenti di cui sopra, cerchiamo di porre l’attenzione sulle questioni che più da vicino riguardano il mondo del lavoro:
- quali sono i comportamenti che i datori di lavoro e i lavoratori devono adottare per la gestione dell’emergenza?
- ci si può assentare dal lavoro per il timore del contagio?
- che succede se si fanno o vengono evitati spostamenti?
Quali le misure preventive?
Anzitutto va evidenziato che i datori di lavoro devono fornire i lavoratori dei dispositivi di protezione adeguati ad evitare il contagio: guanti e mascherine protettive, erogatori di disinfettante antibatterico e devono effettuare una adeguata pulizia dei luoghi di lavoro, con prodotti idonei.
Nel contempo, i lavoratori dovranno avere particolare attenzione per la cura dell’igiene personale e dell’ambiente di lavoro e dovranno tenersi distanti da persone con sintomi influenzali.
Come attivare lo smart-working?
Per le attività che possono essere svolte fuori dal luogo di lavoro, nelle aree a rischio l’azienda può attivare automaticamente la modalità di lavoro agile (c.d. smart-working) ai propri dipendenti, anche in assenza di un accordo individuale. In particolare la modalità di lavoro agile è applicabile, in via provvisoria, fino al 15 marzo 2020, per i datori di lavoro aventi sede legale o operativa nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria, e per i lavoratori ivi residenti o domiciliati che svolgano attività lavorativa fuori da tali territori, a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.
In questi casi, l’accordo individuale è sostituito da un’autocertificazione che il lavoro agile si riferisce ad un soggetto appartenente a una delle aree a rischio.
Cosa cambia per le trasferte e i distacchi?
Vanno annullate tutte le trasferte e i distacchi previste nei Comuni sopra indicati, almeno fino al termine dell’emergenza Coronavirus. Qualora il lavoratore fosse già nella zona indicata dal Decreto, molto probabilmente, sarà stato bloccato e messo in quarantena dalle autorità sanitarie. In questo caso, sarà considerato in malattia e come tale la sua assenza dovrà essere trattata da un punto di vista legale e contrattuale (si attendono indicazioni da parte dell’Inps). Qualora, viceversa, sia già tornato ma abbia, comunque, prestato la propria attività in dette zone dopo il 31 gennaio 2020, dovrà essere inviato presso il Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, al fine di comunicare tale circostanza e per l’eventuale adozione, da parte dell’autorità sanitaria competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.
Come chiedere la Cassa integrazione ordinaria (CIGO)?
Qualora l’azienda sia impossibilitata a continuare la propria attività in quanto si trova in uno dei Comuni oggetto di restrizione ovvero siano i propri dipendenti ad essere obbligati a soggiornare in questi Comuni e a non poter andare a lavoro, può essere concessa, dal Ministero del Lavoro, la Cassa integrazione ordinaria (Cigo), in quanto si tratta di un evento di forza maggiore, improvviso ed imprevedibile, non imputabile al datore di lavoro, quindi un evento che rientra tra le casistiche di legge per richiedere l’ammortizzatore sociale. Allo studio del Ministero ci sono ulteriori forme di tutela, che prevedono l’estensione degli ammortizzatori sociali, il rafforzamento del fondo di integrazione salariale e l’introduzione della cassa integrazione in deroga per le aziende con meno di 6 dipendenti.
Assenza uguale malattia?
Qualora il lavoratore sia obbligato dal Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria, a misure di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, questi dovrà essere considerato in malattia e come tale la sua assenza dovrà essere trattata da un punto di vista legale e contrattuale.
Come funziona la quarantena volontaria?
Qualora il lavoratore evidenzi la necessità di porsi in quarantena volontaria, in quanto ha sostato in uno dei Comuni suindicati, ovvero ha avuto rapporti con persone contagiate dal coronavirus, e si trova in attesa del responso da parte del Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria, va considerato in ferie o permesso, in attesa del responso dell’azienda sanitaria. Qualora il responso sia positivo, l’assenza dovrà essere rimodulata in malattia.
Come attivare il tempo determinato in sostituzione?
Qualora vi siano dei lavoratori che, per motivi sanitari, siano stati sottoposti a quarantena, l’azienda può procedere ad assumere in sostituzione altri lavoratori, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, lettera a), del D.lgs. n. 81/2015. Si ricorda che per motivi sostitutivi non è previsto il pagamento del contributo addizionale (1,40%) e maggiorato (0,50%). Inoltre, il lavoratore sostituto non dovrà essere computato nel numero massimo di lavoratori a termine.
Quando scatta l’assenza non giustificata del lavoratore dal luogo di lavoro?
Laddove non vi sia alcun presupposto in capo al lavoratore (sosta in uno dei Comuni “attenzionati” o rapporti con persone contagiate), certificato dal Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria, l’azienda potrà richiamare il lavoratore a fornire la prestazione lavorativa anche attraverso l’avvio di un procedimento disciplinare.