FORMAZIONE 4.0: TUTTE LE NOVITÀ PER LE IMPRESE E BENEFICI FINO AL 60%

di Monica Di Pillo

La legge di Bilancio 2020 ha prorogato l’agevolazione per le spese di formazione del personale sostenute nel periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2019. Ma non è tutto, perché cambia anche la misura del beneficio, che potrà arrivare al 60% se l’attività di formazione riguarda dipendenti svantaggiati. Le attività di formazione possono essere commissionate anche agli Istituti tecnici superiori.

TUTTE LE NOVITÀ

1) PER IL RICONOSCIMENTO DEL CREDITO D’IMPOSTA NON SONO PIÙ NECESSARI I CONTRATTI COLLETTIVI

Diventa più semplice fruire del bonus formazione 4.0 nel 2020, perché ai fini del riconoscimento del credito d’imposta non è più necessario disciplinare espressamente lo svolgimento delle attività di formazione in contratti collettivi aziendali o territoriali. Lo ha stabilito la legge di Bilancio 2020 (l. n. 160/2019, articolo 1, commi 210-217), che nel prorogare l’agevolazione anche per le spese di formazione del personale sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, ne ha rivisto la disciplina dettata dall’articolo 1, commi da 46 a 56, della legge di Bilancio 2018 (l. n. 205/2017), eliminando il vincolo dell’accordo sindacale aziendale o territoriale.

2) BENEFICI FINO AL 60%

Il beneficio potrà arrivare fino al 60% se l’attività di formazione riguarda dipendenti svantaggiati (come da decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017).

3) LE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE ANCHE AGLI ISTITUTI TECNICI SUPERIORI

Le attività di formazione potranno essere commissionate anche agli Istituti tecnici superiori. Gli altri aspetti sono disciplinati dalle disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018 (e nella circolare n. 412088 del 3 dicembre 2018).

CHI HA DIRITTO AL CREDITO D’IMPOSTA?

Possono accedere al credito d’imposta le aziende residenti in Italia e le organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti (sono ammesse anche le imprese dei settori pesca, acquacoltura e produzione primaria di prodotti agricoli), che hanno promosso le attività di formazione finalizzate all’acquisizione e al consolidamento di competenze e conoscenze nelle seguenti tecnologie: big data e analisi dei dati; cloud e fog computing; cyber security; simulazione e sistemi cyber-fisici; prototipazione rapida; sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (Rv) e realtà aumentata (Ra); robotica avanzata e collaborativa; interfaccia uomo macchina; manifattura additiva (o stampa tridimensionale); internet delle cose e delle macchine; integrazione digitale dei processi aziendali.

DESTINATARI DELLA FORMAZIONE 4.0

I destinatari sono i dipendenti dell’impresa beneficiaria, compresi quelli a tempo determinato e gli apprendisti, impiegati nei seguenti settori: vendita e marketing; informatica e tecniche; tecnologie di produzione.

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili sia le attività formative organizzate direttamente dall’impresa con proprio personale docente o con personale docente esterno assistito da un “tutor” interno, sia le attività formative la cui organizzazione e realizzazione sia appaltata dall’impresa a soggetti esterni.

E-LEARNING

Le lezioni possono essere svolte in modalità e-learning, cioè online, a condizione che le imprese adottino strumenti di controllo per verificare l’effettiva partecipazione del personale impegnato nelle attività formative.

A QUANTO AMMONTA IL CREDITO D’IMPOSTA

A seguito delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2020, il credito d’imposta spetta:

– nella misura del 50% delle spese ammissibili per le piccole imprese;

– del 40% per le medie;

– del 30% per le grandi, nel limite massimo annuale di:

– 300.000 euro per le piccole imprese;

– 250.000 euro per le medie e grandi imprese.