I PROFESSIONISTI DEVONO PAGARE L’IRAP? TUTTE LE NOVITA’

A cura del Dott. Italo D’Orazio, commercialista e al timone dello Studio Fiscale Tributario D’Orazio&Associati

L’Irap, imposta regionale sulle attività produttive, ha quale presupposto di applicazione “l’esercizio abituale di un’attività caratterizzata dall’autonoma organizzazione e diretta alla produzione o allo scambio di beni e alla prestazione di servizi”.

I professionisti devono pagare l’IRAP?

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che, quando sussiste il presupposto dell’autonoma organizzazione, il contribuente deve essere il responsabile dell’organizzazione e non essere inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse.

Il contribuente deve impiegare beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui.

Quindi in questi casi No, non deve pagare l’IRAP. 

E nel caso disponga di collaboratori?

Affinché l’assunzione di collaboratori possa essere considerata il presupposto dell’autonoma organizzazione, occorre che le mansioni espletate apportino un valore aggiunto all’attività svolta dal professionista.

Le mansioni di segreteria, come sono considerate?

Le mansioni di segreteria o meramente esecutive, non apportano alcun valore aggiunto all’attività svolta dal contribuente, pertanto non realizzano presupposto dell’autonoma organizzazione.

Chi ha pagato l’IRAP erroneamente?

Può chiedere il rimborso all’Agenzia delle Entrate, entro i 48 mesi antecedenti, fornendo dimostrazione di assenza di autonoma organizzazione.

L’istanza di rimborso deve essere presentata all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente per i versamenti effettuati.

Presentata l’istanza di rimborso, essa potrà essere accolta o rigettata.

Qualora l’Agenzia delle Entrate non provveda a comunicare accoglimento o rigetto, il silenzio è da considerarsi un rifiuto.

In questo caso l’unica alternativa per vedere riconosciuti i propri diritti rimane la proposizione di un ricorso alla CTP competente.