A cura dell’Avv. Antonio SACCONE, responsabile dell’Ufficio Legale dell’Ispettorato del Lavoro Chieti Pescara
L’apprendistato di primo livello è finalizzato a conseguire una qualifica o il diploma professionale ovvero il diploma di istruzione secondaria superiore o il certificato di specializzazione tecnica superiore ed è disciplinato dall’art. 43 del D.lgs. n. 81/2015; non è mai decollato nel nostro Paese, nonostante i diversi tentativi del Legislatore nel corso degli anni indirizzati a favorirne lo sviluppo.
Esso ha come scopo quello di integrare la formazione con il lavoro ed impone ai datori di lavoro obblighi stringenti di formazione sia esterna (completamente senza oneri retributivi per il datore) che interna (per la quale è prevista una retribuzione pari al 10%).
Anche con la Legge di Bilancio del 2020 (Legge n. 160/2019), all’art. 1, comma 8 si assiste ad un ulteriore intervento, mirato a favorirne l’espansione soprattutto nelle piccole imprese.
Cosa prevede al riguardo la legge di bilancio 2020?
La Legge di Bilancio per il 2020, all’art. 1, comma 8 prevede che le aliquote contributive dovute da datori di lavoro che occupano fino a 9 dipendenti che assumono apprendisti di primo livello (di età compresa tra i 15 ed i 25 anni) siano completamente azzerate (cioè, non si pagano contributi) per 36 mesi e che, se l’apprendistato è di durata superiore a 3 anni, restano fissate al 10% per gli anni successivi.
La norma vale solo per le assunzioni effettuate nel corso dell’anno 2020 e, quindi, non è strutturale.
Quale è invece la contribuzione per l’assunzione di apprendisti a carico degli altri datori di lavoro?
I datori di lavoro che occupano alle loro dipendenze più di 9 lavoratori, ferma restando la contribuzione del 5,84% a carico dell’apprendista, pagano fino al 2020 una contribuzione così articolata: 1,5% nel primo anno; 3% nel secondo anno e 5% nel terzo anno.
Inoltre, va precisato (ma questo vale in generale) che – in caso di licenziamento di un apprendista – il datore di lavoro non deve versare il ticket licenziamento, né l’1,31% relativo al finanziamento della NASPI e lo 0,30% destinato ai fondi interprofessionali per la formazione continua.
Come si calcola il numero di 9 dipendenti?
Nel computo dei 9 dipendenti, che va effettuato al momento dell’assunzione dell’apprendista, vanno ricompresi tutti i lavoratori subordinati (compresi i lavoranti a domicilio ed i lavoratori assenti per malattia, infortunio e gravidanza), i lavoratori part/time “pro-quota”, i lavoratori assunti a termine tenendo conto del loro numero medio mensile negli ultimi 2 anni anche in base alla effettiva durata dei rapporti ed i lavoratori intermittenti in ragione dell’orario di lavoro svolto nell’arco di ciascun semestre.
Non rientrano invece nel conteggio utile al computo dei 9 dipendenti (e sono, dunque, esclusi) gli apprendisti ed i lavoratori somministrati.
Sono richieste altre condizioni per avere l’azzeramento della contribuzione per 36 mesi in caso di assunzione di un apprendista di primo livello?
Si; le ulteriori condizioni necessarie si desumono dal fatto che la previsione del “costo zero dei contributi” per l’assunzione di apprendisti non è una novità per il nostro ordinamento giuridico.
Fu infatti già previsto dalla legge 183/2011, che fissò uno sgravio contributivo totale addirittura per 5 anni e per l’assunzione di tutti gli apprendisti.
In quella circostanza, l’INPS emanò la circolare n. 128/2012, con la quale ebbe a precisare (e ritengo che anche per gli sgravi di cui ci stiamo occupando sia così) che bisognava:
- essere in regola con le norme sul cd. “de minimis” e con i versamenti contributivi;
- aver rispettato tutti gli obblighi di legge, di accordi e di contratti collettivi.
Inoltre, è necessario che:
- l’assunzione non derivi da obbligo di legge o di contratto collettivo;
- siano rispettati i diritti di precedenza;
- nell’unità produttiva in cui si effettua l’assunzione non siano in corso sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario per lavoratori con la stessa qualifica.
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