LA MAGGIORAZIONE DELLE SANZIONI IN MATERIA DI LEGGE DI BILANCIO PER IL 2019

LO ABBIAMO CHIESTO AL DOTT. ANTONIO SACCONE, RESPONSABILE DELL’UFFICIO LEGALE DELL’ISPETTORATO DEL LAVORO CHIETI PESCARA

La legge di bilancio per il 2019 (Legge 30 dicembre 2018 n. 145), pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 62/L della Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2018 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2019, nell’unico comma in cui si è occupata dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (il 445 dell’art. 1), ha previsto l’aumento degli importi (maggiorazioni) relativi alle sanzioni per le violazioni in materia di lavoro più diffuse, con l’intento di incamerare risorse per l’assunzione di ulteriori ispettori.

Da un punto di vista amministrativo, in data 14.1.2019, l’INL ha emanato la circolare n. 2/2019, con la quale ha fornito le prime indicazioni operative al personale ispettivo delle proprie strutture periferiche, al fine di assicurare uniformità di comportamento sul territorio nazionale e semplificazione negli adempimenti e, in data 5.2.2019, ha altresì diffuso una nota integrativa (la n. 1148) alla predetta circolare 2/2019.

Quali sono le sanzioni per le quali sono previste le suddette maggiorazioni e in che misura?

A partire dal 1.1.2019, per effetto della legge di bilancio, aumentano del 20% gli importi delle sanzioni relative alle violazioni:

  • per lavoro nero
  • per condotte interpositorie (somministrazione di lavoro, appalti e distacchi illeciti)
  • degli obblighi amministrativi per procedure di distacco transanzionale;
  • degli obblighi in materia di durata massima dell’orario di lavoro, di riposo settimanale e giornaliero nonché di ferie.

Aumentano invece del 10% gli importi delle sanzioni per le violazioni sia amministrative che penali previste del D.lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

E’ inoltre prevista la possibilità, con apposito Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di individuare ulteriori ipotesi di maggiorazione degli importi delle sanzioni, sempre in ragione del 20%, per la violazione di altre disposizioni di legge.

Tutte le maggiorazioni di sanzioni fin qui evidenziate (comprese quelle future che saranno eventualmente individuate con il suddetto Decreto del Ministro del Lavoro) sono altresì raddoppiate (per cui le maggiorazioni diventano del 40% e del 20%) laddove, nei tre anni precedenti, il soggetto trasgressore (per le violazioni amministrative) o il datore di lavoro (per le violazioni penali in materia di salute e sicurezza sul lavoro) sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.

Siamo in presenza, dunque, di una recidiva specifica, che viene a determinarsi pertanto solo nell’ipotesi di commissione del medesimo illecito nei tre anni precedenti (deve essere, cioè, la stessa identica violazione).

I tre anni precedenti decorrono dal 1 gennaio 2019 e, quindi, il raddoppio delle percentuali di incremento delle sanzioni opera dal 1 gennaio 2022?

Un’interpretazione letterale della norma potrebbe far pensare che la recidiva in parola debba applicarsi dopo i tre anni dall’entrata in vigore della legge (dunque dal 1 gennaio 2022), atteso che la stessa non può disporre che per il futuro.

Tuttavia, tenuto conto sia delle indicazioni fornite dall’INL in via amministrativa con la circolare n. 2/2019 e con la nota integrativa del 5.2.2019 che di un orientamento giurisprudenziale specifico (Cassazione penale – Sez. IV – 7 febbraio/5 aprile 2013 n. 15913), può pervenirsi alla conclusione che la maggiorazione per recidiva specifica di cui ci stiamo occupando può essere applicata a partire dal 1 gennaio 2019 anche per illeciti commessi antecedentemente all’entrata in vigore della legge di bilancio.

Va, inoltre, precisato che è richiesta la definitività dei provvedimenti sanzionatori per far scattare la recidiva.

Sono da ritenere definitivi gli illeciti per i quali:

  • è spirato il termine per impugnare l’ordinanza ingiunzione ex art. 18 legge 689/81;
  • è stata pagata la sanzione ingiunta;
  • è passata in giudicato la sentenza emessa a seguito di impugnazione dell’ordinanza ingiunzione.

Invece, non sono da ritenere definitivi gli illeciti per i quali sia intervenuto il pagamento della contestazione sia in misura ridotta ex art. 16 legge 689/81 che in misura minima, a seguito di adempimento della diffida ex art. 13 legge 689/81; allo stesso modo, non sono da considerare definitivi (e, dunque, non scatta la recidiva) gli illeciti per i quali il datore di lavoro abbia adempiuto alla prescrizione penale ex art. 15 D.lgs. 124/04, effettuando i relativi pagamenti in misura di un quarto del massimo della pena ex D.lgs. 758/1994.

Da ultimo, va evidenziato che – per il noto principio tempus regit actum – le maggiorazioni in argomento trovano applicazione per condotte che si realizzano a partire dal 1 gennaio 2019, non rilevando il momento in cui esse vengono accertate.

Pertanto, a prescindere dal momento dell’accertamento ispettivo, se le condotte illecite sono state commesse antecedentemente al 1.1.2019 si applicheranno le sanzioni previste senza maggiorazioni; se, viceversa, le condotte sono poste in essere dopo il 1.1.2019 esse saranno sanzionate con gli importi maggiorati.

Se, infine, ci troviamo in presenza di condotte illecite a carattere permanente, come da costante e consolidato orientamento giurisprudenziale ai fini dell’applicazione della sanzione rileverà il momento in cui cessa la condotta.

E’ il caso, ad esempio, del lavoro nero iniziato antecedentemente al 1.1.2019 e cessato successivamente; in tale ipotesi l’organo di vigilanza applicherà la sanzione maggiorata, dovendosi avere riguardo – come rilevato – al momento in cui cessa la condotta illecita.

E’ possibile fare qualche esempio di sanzione maggiorata?

Certamente si!! Abbiamo detto che il Legislatore della 145/19 ha maggiorato le sanzioni per le violazioni più diffuse. Pertanto

  1. Lavoro nero = la maxisanzione per lavoro nero dal 1.1.2019 è così rideterminata:
  • lavoro nero 1^ fascia (da 1 a 30 giornate) = da € 1.800 ad € 10.800 (fino al 31.12.2018 era da € 1.500 ad € 9.000)
  • lavoro nero 2^ fascia (da 31 a 60 giornate) = da € 3.600 ad € 21.600 (fino al 31.12.2018 era da € 3.000 ad € 18.000)
  • lavoro nero 3^ fascia (oltre 60 giornate) = da € 7.200 ad € 43.200 (fino al 31.12.2018 era da € 6.000 ad € 36.000).

In questo ambito resta fermo che l’occupazione in nero di minori in età non lavorativa e di stranieri irregolari (clandestini ovvero privi del permesso di soggiorno in corso di validità) è sanzionata con un ulteriore incremento del 20% dell’importo.

2. Somministrazione di lavoro (appalto e/o distacco illecito e/o non genuino) = la sanzione prevista fino al 31.12.2018 era di € 50 al giorno per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata lavorativa; per effetto dell’incremento del 20% la sanzione passa dal 1 gennaio 2019 da € 50 ad € 60 al giorno per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata lavorativa.

3. Superamento della durata media settimanale dell’orario di lavoro (48 ore) e mancato rispetto del riposo settimanale = dal 1.1.2019 tali sanzioni sono così fissate:

  • da € 240 ad € 1.800 (se la violazione riguarda fino a 5 lavoratori o si è verificata in meno di 3 periodi di riferimento); fino al 31.12.2018 era da € 200 ad € 1.500
  • da € 960 ad € 3.600 (se la violazione riguarda da 6 a 10 lavoratori o si è verificata in almeno 3 periodi di riferimento); fino al 31.12.2018 era da € 800 ad € 3.000
  • da € 2.400 ad € 12.000 (se la violazione riguarda più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento); fino al 31.12.2018 era da € 2.000 ad € 10.000.

La maggiorazione delle sanzioni si applica anche alle ipotesi di revoca della sospensione dell’attività imprenditoriale?

Abbiamo visto che dal 1 gennaio 2019 aumentano del 10% gli importi delle sanzioni, sia amministrative che penali, dovuti per le violazioni di cui al D.lgs. 81/2008; anche il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale (per la cui revoca, è bene ricordare, vanno pagati € 2.000, se determinata da lavoro nero ed € 3.200, se irrogata per violazioni in materia di salute e sicurezza) è previsto dal citato D.lgs. 81/08, segnatamente dall’art. 14.

Tuttavia, gli importi che devono essere versati per la revoca della sospensione hanno natura di somme aggiuntive e non di sanzioni amministrative, con la conseguenza che le maggiorazioni previste dall’art. 1, comma 445 della legge di bilancio per il 2019 non si applicano alle somme versate per la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, che rimangono pertanto di € 2.000 e di € 3.200.

https://youtu.be/pscVoiZlSE0