LO ABBIAMO CHIESTO AL DOTT. ANTONIO SACCONE, RESPONSABILE DELL’UFFICIO LEGALE DELL’ISPETTORATO DEL LAVORO DI CHIETI PESCARA
Un lavoratore, occupato come operaio da un’azienda industriale, è stato licenziato perché intratteneva una relazione sentimentale con la moglie del datore di lavoro; questi ha ritenuto la condotta del predetto lavoratore riprovevole, fino al punto da fargli perdere la fiducia, elemento necessario per la prosecuzione del rapporto di lavoro.
Il lavoratore ha impugnato il licenziamento, sostenendo che il suo comportamento – asseritamente riprovevole – non è stato posto in essere durante l’orario di lavoro e, in ogni caso, la sua condotta non è riconducibile al rapporto di lavoro.
La questione è stata definita in via conciliativa dalle parti, anche perché in seguito si sono verificate vicende che avrebbero potuto avere ripercussioni di ordine penale.
Si può ritenere una simile condotta tale da giustificare un licenziamento per giusta causa?
In termini generali, la condotta extra lavorativa del lavoratore può integrare la giusta causa di licenziamento se configura anche una violazione dell’ordinamento penale ovvero se trattasi di comportamento che può ritenersi riprovevole sotto l’aspetto sociale: si pensi, ad esempio, ad un lavoratore dedito allo spaccio di stupefacenti che, pur se non avvenuto in contesto aziendale, appare fatto idoneo a compromettere il vincolo fiduciario che deve essere alla base di un rapporto di lavoro.
Diversamente, qualora una condotta – quantunque grave – avviene al di fuori dell’orario di lavoro e del contesto lavorativo, essa non inficia il vincolo fiduciario perché non ricade sugli obblighi di fedeltà e di collaborazione ai quali il dipendente è tenuto (in tal senso anche di recente si è pronunciata la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 8390 del 26.3.2019).
Si va bene; tuttavia, tornando al caso di specie, è difficile non ritenere che il comportamento tenuto dal lavoratore non possa minare il vincolo fiduciario?
Non vi è dubbio che la condotta posta in essere dal dipendente nel caso in argomento abbia inciso fortemente sul vincolo fiduciario, anche relativamente al rapporto di lavoro, che pertanto difficilmente sarebbe potuto proseguire; peraltro, dalle informazioni in mio possesso, il contesto aziendale era di una realtà di piccole dimensioni.
Tuttavia, ragionando per categorie generali ed astratte, l’evento di una relazione sentimentale tra il coniuge del legale rappresentante aziendale e un dipendente della stessa azienda, a meno che non si siano verificati fatti specifici in orario di lavoro (ma non risultano nella fattispecie), non integra giusta causa di licenziamento.
Ad ogni buon conto, la questione della sussistenza o meno della giusta causa di licenziamento quando avvengono fatti extra lavorativi al di fuori dell’orario di lavoro, non è così scontata, potendosi comunque verificare che le valutazioni di un Giudicante possano essere diverse di volta in vota, soprattutto nei giudizi di merito, allorquando anche l’equità diviene un elemento di valutazione da parte del Giudice.
Come è finita la vicenda?
Non ne ho contezza assoluta, essendo venuto a conoscenza del fatto solo de relato e, comunque, non essendoci stata pronuncia giudiziale, non ho elementi certi su cui ho potuto riflettere ed eventualmente argomentare.
Sono tuttavia a conoscenza del fatto che tra le parti è intervenuta una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, anche se non ho notizia dei termini della stessa; non so nemmeno se vi sia anche stato un risarcimento di natura economica, come è prassi nei casi di definizione stragiudiziale dei rapporti di lavoro.