Il licenziamento per il superamento di comporto, ipotesi speciale di recesso del datore di lavoro, è regolamentato dall’Art. 2110 del Codice Civile, che prevede che il datore di lavoro in caso di assenza o malattia del lavoratore è obbligato a mantenere il posto di lavoro per un determinato periodo, solitamente di 180 giorni, a seconda delle diverse tipologie di contratto. Trascorso questo periodo il datore di lavoro può procedere al licenziamento del lavoratore. Ne illustra tutti i dettagli nel video l’Avv. Oscar Pinna.