A cura del Dott. Gianluigi Pascuzzi dell’Ispettorato del Lavoro Chieti Pescara
L’installazione delle telecamere di videosorveglianza o altri strumenti di controllo dai quali può derivare anche incidentalmente la possibilità di verifica a distanza dell’attività dei lavoratori necessitano prima dell’installazione di un accordo sindacale o in alternativa di una autorizzazione rilasciata oggi dagli Ispettorati Territoriali del Lavoro. In quest’ottica andremo a esaminare cosa può accadere in occasione di mutamenti aziendali.
Innanzitutto ci vuole chiarire la normativa che disciplina l’uso delle telecamere sui luoghi di lavoro?
La disciplina dell’uso e dell’installazione degli strumenti di controllo è inserita nello statuto dei lavoratori (art. 4 L. 300/70).
In particolare tali strumenti che consentono anche incidentalmente la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente
- per esigenze organizzative e produttive,
- per la sicurezza del lavoro
- e per la tutela del patrimonio aziendale
e necessitano prima dell’installazione e non prima della messa in uso di un accordo sindacale o della preventiva autorizzazione Ispettorati Territoriali del Lavoro.
le riprese eventualmente effettuate devono comunque essere coerenti con le motivazioni esposte nell’istanza e l’attività di controllo a distanza è legittima se strettamente funzionale alla tutela dell’interesse dichiarato.
Sulle richieste riferibili alla tutela del patrimonio aziendale è opportuno evidenziare che trattandosi in astratto di un presupposto molto generico e ampio questo debba essere valutato contemperando i contrapposti interessi in gioco appunto la tutela del patrimonio con i diritti dei singoli lavoratori.
Quindi sarebbe opportuno indicarlo con una certa accuratezza nelle richieste di autorizzazione.
Quindi se non ho capito male tutto quello che potenzialmente può comportare un controllo a distanza del lavoratore necessità di una qualche autorizzazione, per esempio un badge?
No, sono esclusi tutti gli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e gli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.
Su questa affermazione però mi consenta un chiarimento.
Se per esempio parliamo di un GPS installato su un auto aziendale.
Possiamo affermare che in linea di massima, e in termini generali, si può ritenere che, trattandosi di un sistema di geolocalizzazione, rappresenti un elemento “aggiunto” agli strumenti di lavoro, non utilizzati in via primaria ed essenziale per l’esecuzione dell’attività lavorativa ma, per rispondere ad esigenze ulteriori di carattere assicurativo, organizzativo, produttivo o per garantire la sicurezza del lavoro. Pertanto in questo caso necessita dell’accordo o di procedure autorizzative. Così come potrebbero esserlo un sistema CRM dei Call Center o altri software similari.
Quello che è da rilevare e discriminante è che tale sia strumento indispensabile a “…rendere la prestazione lavorativa…”
Per esempio per alcune attività come il trasporto valori sopra 1milione e 550 mila € il sistema di geolocalizzazione diviene essenziale per effettuare la prestazione lavorativa. Lo stesso si può affermare anche in relazione a sistemi di riconoscimento biometrico, installati sulle macchine con lo scopo di impedire l’utilizzo della macchina a soggetti non autorizzati, e necessario per avviare il funzionamento della stessa, considerato uno strumento indispensabile a “…rendere la prestazione lavorativa.
Entrando nel merito del nostro incontro odierno mi può specificare cosa succede in caso di modifiche degli assetti societari?
la nota INL del 25/02/2019 è intervenuta nel merito delle istanze di “subentro” nelle autorizzazioni già rilasciate ai sensi dell’art. 4 L. 300/1970 in presenza della modifica degli assetti proprietari derivanti da fusioni, cessioni, incorporazioni, affitto d’azienda o di ramo d’azienda.
Pertanto secondo le indicazioni fornite sarà necessario focalizzarsi sul dato sostanziale concernente la possibile modifica delle condizioni e dei presupposti di fatto che avevano consentito l’installazione degli impianti, superando il dato formale del mero cambio di titolarità.
Quindi, come specificato nella lettera circolare n° 1881 del 25/02/1019 il cosiddetto “mero subentro” di una impresa in locali già dotati di impianti di video sorveglianza non integra profili di illegittimità all’uso degli stessi alle seguenti condizioni:
- Se l’uso dell’impianto di videosorveglianza o altro strumento di controllo è installato a seguito di una regolare procedura (autorizzazione ITL; accordo collettivo con RSU o RSA)
- Se non siano intervenuti mutamenti nei presupposti legittimanti (ovvero i motivi per cui è stata rilasciata o si è formato l’accordo e riferibili alle esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro, per la tutela del patrimonio aziendale); e nelle modalità di funzionamento.
In questi casi sarà necessario solo una dichiarazione che individui le circostanze sopra evidenziate e non sarà necessario né una nuova istanza e/o accordo oltre all’indicazione del estremi del provvedimento di autorizzazione.